Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 10.1 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 22/04/20

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l’iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

  2-ter. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede nei limiti di 400 milioni annui, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.