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Articolo premissivo n. 05.01 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 22/04/20

  All'articolo 5, premettere il seguente:

Art. 05.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo biomedico)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo bio-medico, a decorrere dal 2020 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di Ricerca, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e agli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, a partire dalla ripartizione relativa ai redditi 2016 da effettuare nel 2020, a valere sulla disponibilità complessiva annua della quota di otto per mille a diretta gestione statale di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  4. All'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a scopo di» sono inserite le seguenti: «incentivazione della ricerca scientifica nel campo biomedico,».