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Articolo aggiuntivo n. 125.09 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 125.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/04/20

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Il comma 2-quater dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:
  2-quater. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2023 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 90 per cento. La medesima detrazione spetta, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.