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Proposta di modifica n. 125.1 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 125.

testo emendamento del 20/04/20

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e la data di conversione del presente decreto-legge il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Per i contratti che scadono tra il giorno successivo alla data di conversione del presente decreto-legge e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è prorogato di ulteriori 15 giorni.

  2.1. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'assicurato ha inviato la richiesta all'impresa di assicurazione e sino al termine indicato dall'assicurato o, in mancanza, sino al 31 luglio 2020. Le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili.