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Proposta di modifica n. 122.1 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 122.

testo emendamento del 20/04/20

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il commissario collabora con la regione con le province autonome e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni e province autonome, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare una situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura normativa, sono immediatamente comunicati alla conferenza Stato-regioni e alle singole regioni e province autonome su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, e delle norme dell'Unione Europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. Per i territori delle province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il commissario, dalla provincia autonoma competente nel rispetto dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.