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Articolo aggiuntivo n. 3.07 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/07/18

  Aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di controlli a distanza dei lavoratori).

  1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n, 300 è sostituito dal seguente:

Art. 4
(Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).

  1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente ai fini di tutela della sicurezza del lavoro e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, cale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Le informazioni raccolte ai sensi del comma 1 sono utilizzabili a tutti i fini concessi dalla legge a condizione che sia data ai lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalia normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.