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Proposta di modifica n. 92.1 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 92.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/04/20

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle misure di restrizione COVID-19, nonché al fine di far ripartire il turismo, le attività ricettive e allo stesso tempo introdurre norme volte a mitigare l'inquinamento ambientale, al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi»;
   b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla rubrica è soppressa la parola: «liquido»;
    2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea, esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».