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Proposta di modifica n. 90.4 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 90.

testo emendamento del 20/04/20

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

  2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.
  2-quater. Il titolo di «capitale italiana della cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.
  2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.
  2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.
  2-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.