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Articolo aggiuntivo n. 86.01 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 86.

testo emendamento del 20/04/20

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86.1.
(Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professionali)

  1. I presidenti dei tribunali e delle Corti d'appello nell'ambito delle proprie prerogative, adottano, immediatamente, misure utili ed efficaci al fine di accelerare le procedure per le pratiche relative ai pagamenti in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dei compensi liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 del presente decreto.
  2. Le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, le città metropolitane e gli altri enti locali, devono provvedere, entro il 30 settembre 2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5 marzo 2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti pro soluto a un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. In caso di perfezionamento del contratto di cessione del credito, decorso tale ulteriore termine, l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, anche alle somme liquidate a carico dell'erario dall'autorità giudiziaria in favore degli ausiliari del magistrato ai sensi del Titolo VII della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e a favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte a norma dell'articolo 83 del medesimo decreto.
  3. Il difensore distrattario in favore del quale siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 93 del codice di procedura civile, con sentenza divenuta definitiva entro il 5 marzo 2020, onorari e spese, posti a carico della parte soccombente, può cedere pro soluto il proprio credito a un istituto di credito o a un intermediario assicurativo o finanziario, il quale, in caso di perfezionamento del contratto di cessione, provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore all'ottanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa depositi e prestiti è autorizzata al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia risultato impossibile o insufficiente, nel limite di spesa complessiva pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il procuratore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero del credito in via coattiva.