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Proposta di modifica n. 83.13 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 83.

testo emendamento del 20/04/20

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, tutti i termini che comportino prescrizioni o decadenze dell'esercizio di un diritto o di un'azione, nonché i termini previsti, a pena di inefficacia, di atti anche non processuali la cui scadenza ricada nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio sono prorogati, di diritto, sino al 30 giugno 2020;
   dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle assemblee condominiali, quanto a quelle da tenersi nell'anno 2020, ne è possibile la relativa convocazione esclusivamente per oggettivi motivi di urgenza e con garanzia di partecipazione di tutti i condomini nel rispetto delle vigenti misure di contenimento epidemiologico.

  21-ter. Il termine di cui all'articolo 1130, n. 10, del codice civile è sospeso fino al 31 dicembre 2020. L'amministratore condominiale provvede in ogni caso ad inviare ai condomini entro il 30 giugno 2020 il rendiconto di cui all'articolo 1130-bis del codice civile, nonché il preventivo delle spese occorrenti per l'esercizio successivo con la relativa ripartizione tra i condomini, di cui all'articolo 1135, primo comma, n. 2 del codice civile. Il preventivo di cui al periodo precedente non può prevedere una previsione di spesa superiore alle uscite documentate per l'anno 2019 oltre il limite del 5 per cento ed il relativo stato di ripartizione ad esso allegato è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la disposizione di cui all'articolo 63 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.