presentato il 15/10/2018 in VIII Ambiente della Camera da Tullio PATASSINI (Lega) e altri 29 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 45.03)
testo emendamento del 15/10/18
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Attività di valutazione dell'impianto e di censimento dei danni).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Provincie autonome, i Comuni e i Commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni onerosi con Consigli Nazionali di cui al comma 2, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al precedente periodo, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti».
nuova formulazione del 22/10/18
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Attività di valutazione dell'impianto e di censimento dei danni).
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province autonome, i comuni e i Commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con Consigli nazionali di cui al comma 2, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al precedente periodo, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti».