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Proposta di modifica n. 82.4 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 82.

testo emendamento del 20/04/20

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. La installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e Fixed Wireless Access su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

  6-ter. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abitativo,» sono inserite le seguenti «che modifichino le caratteristiche radioelettriche e»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.».

  6-quater. Al fine di dare esecuzione ai commi 2, 3, 4 e 5, anche in deroga a quando disposto dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e dai regolamenti adottati dagli enti locali, è consentito, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione mediante presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli. A tutti i procedimenti amministrativi necessari per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi non si applica l'articolo 103 del presente decreto e si intendono assunti con il silenzio assenso dell'amministrazione competente decorsi cinque giorni dalla data di presentazione dell'autocertificazione o di qualunque altro atto di avvio del procedimento. Tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada relativamente alla viabilità, previa comunicazione alla polizia locale.