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Proposta di modifica n. 78.8 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 78.

testo emendamento del 20/04/20

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:
  1-septies. Al fine di garantire liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, colpite dall'emergenza COVID-19, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, riferiti agli anni 2017-2018-2019, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.

  1-octies. Gli aiuti di cui al comma 1-decies sono corrisposti a favore dei soggetti beneficiari, individuati all'interno della graduatoria adottata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero» attraverso il sistema bancario. A tal fine, il Ministero provvede a definire tempestivamente, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del sistema bancario, i criteri le modalità per assicurare la fruizione di tali aiuti da parte dei soggetti beneficiari.
  1-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di arresto temporaneo dell'attività di pesca, di cui al presente articolo causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.
  1-decies. Tutte le somme che, in seguito ai controlli effettuati successivamente all'erogazione, non risultano certificabili secondo le disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, sono coperte mediante il corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.