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Proposta di modifica n. 63.2 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 63.
  • status: Id. em. 63.1
argomenti:  

testo emendamento del 20/04/20

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.

  4-ter. Il beneficio di cui al comma 4-bis, è aggiuntivo alle misure di favore previste dal presente decreto, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  4-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 4-bis.
  4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-bis, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.