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Articolo aggiuntivo n. 62-bis.09 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 62-bis.

testo emendamento del 20/04/20

  Dopo l'articolo 62-bis, aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
  2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono abrogati i commi 1, 3-bis e 14 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.