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Articolo aggiuntivo n. 41.02 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 41.

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti sulla cessazione della qualifica di rifiuto).

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:
  5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  5-ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, ovvero ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabiliscono, ai sensi e per gli effetti del comma 1, criteri specifici individuati nel rispetto delle condizioni del medesimo comma 1.