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Articolo aggiuntivo n. 41.01 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 41.

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti per interventi sulle giacenze straordinarie di pneumatici fuori uso).

  1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, misure idonee a superare l'attuale situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti sul territorio nazionale, a partire dal 1o gennaio 2019, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un quantitativo di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di PFU pari in peso a novantacinque.
  2. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica scelta. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, comunque presenti sul territorio nazionale, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.
  3. È abrogato il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82.