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Articolo aggiuntivo n. 40.04 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 40.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti per gli incendi verificatisi in provincia di Pisa nel mese di settembre 2018).

  1. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementata di 10 milioni di euro nell'anno 2019, per realizzare interventi nei territori colpiti dagli incendi verificatisi nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, nel mese di settembre 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 pari a 10 milioni per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307