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Proposta di modifica n. 40.1 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 40.
argomenti:    

testo emendamento del 20/04/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 40.
(Nuove disposizioni in materia di misure di condizionalità)

  1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibiti alle opere di sanificazione o ad altro impiego di utilità sociale nell'ambito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus, per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.
  2. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23 febbraio 2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale o in operazioni di Protezione civile nell'ambito della provincia di residenza.