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Articolo aggiuntivo n. 31.01 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 31.

testo emendamento del 20/04/20

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

  1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, hanno una durata massima di trentasei mesi. Il termine dei medesimi contratti, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti, fermo restando che le proroghe possono essere stipulate esclusivamente entro il periodo temporale di cui al primo periodo.
  2. Il regime derogatorio di cui al comma 1, per il medesimo periodo temporale, si applica anche ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.