Articolo aggiuntivo n. 22-bis.05 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 22-bis.

testo emendamento del 20/04/20

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.