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Proposta di modifica n. 22.10 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 20/04/20

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trattamenti di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori che abbiano stipulato contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a prescindere dalla pattuizione della garanzia di disponibilità a rispondere alle chiamate;
   dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso anche con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.