Proposta di modifica n. 22.7 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 20/04/20

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;
   dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.
   1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.
   1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue;
   1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1.».

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al presente articolo, inserire le seguenti:, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quando disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies del presente decreto.