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Articolo aggiuntivo n. 39.02 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Detrazioni per gli immobili situati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017).

  1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 17 del presente decreto- legge e dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come sostituito dall'articolo 1 comma 2 septies, lettera c, n. 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia raggiunta la classe di rischio B o altra classe decrescente di rischio, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 100 per cento della spesa sostenuta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici di cui al comma 1-ter dell'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 come introdotto dall'articolo 1 comma 2 septies, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.