presentato il 20/04/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Stefano FASSINA (Misto) e altri
status: Inammissibile
testo emendamento del 20/04/20
Dopo l'articolo 17-quater, aggiungere il seguente:
Art. 17-quinquies.
(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)
1. Il comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:
«1-quater. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie».
2. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali».