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Articolo aggiuntivo n. 39.099 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 39.
  • status: Approvato (Id. em. 39.098)

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modifiche al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89).

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, ovvero in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione. È fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701»;
   2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1o aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume»;
   3) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «2. Per la conformità ai precedenti titoli edilizi conseguiti,»;
   4) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono inserite le seguenti: «al permesso di costruire o»;
   5) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini dell'attuazione del comma, 1 è consentito l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 1-bis»;
   6) al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «è rilasciata» sono aggiunte le seguenti: «dal competente ufficio regionale o».

nuova formulazione del 22/10/18

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modifiche al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89).

  1. All'articolo 1-sexies, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, comma 1, e all'articolo 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il comma 1 trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni ed enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1o aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica ed edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova attuazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.»;
   c) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono inserite le seguenti: «al permesso di costruire o»;
   d) al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «è rilasciata» sono aggiunte le seguenti: «dal competente ufficio regionale o».