presentato il 15/04/2020 in XII Affari sociali della Camera da Maria Teresa BALDINI (Misto) e altri
testo emendamento del 15/04/20
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di prevedere e regolamentare adeguate misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di afflusso pubblico, è fatto obbligo alle autorità competenti di distribuire gratuitamente i dispositivi di protezione individuale, prioritariamente maschere filtranti di protezione respiratoria e guanti chirurgici monouso, in tutti i luoghi pubblici e nei luoghi di pubblico accesso.
2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, è fatto obbligo di installare adeguate barriere di protezione in vetro o altri materiali conformi, nelle seguenti aree:
a) sportelli degli uffici relazioni con il pubblico della pubblica amministrazione;
b) banchi cassa degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.
2-quater. Al fine di agevolare l'installazione delle barriere nei casi di cui alla lettera b) del comma precedente, per il periodo di imposta 2020 è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, pari alla spesa sostenuta per l'installazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma.