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Proposta di modifica n. 11.3 al ddl C.2434 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Approvato (Id. em. 11.4)

testo emendamento del 09/04/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Ambito temporale di applicazione)

  1. A decorrere dalla data di costituzione dei comitati organizzatori degli eventi di cui all'articolo 10, comma 1, sono vietate le attività di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c). A decorrere dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui all'articolo 10, comma 1, sono vietate le attività medesimo articolo 10, comma 2, lettera d).

nuova formulazione del 09/04/20

  Sostituire l'articolo 11 con il seguente: «I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui all'articolo 10, comma 1, fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi».