Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 22.0.5 (testo 4) al ddl S.1766
  • status: Approvato

testo emendamento del 08/04/20

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

        "22-bis.

(Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attivit di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del precedente comma".