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Sub Emendamento n. 19.1000/170 (testo 2) dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766
  • status: Ritirato

testo emendamento del 08/04/20

Alla lettera dd), numero 6), capoverso 12-bis, primo periodo, dopo le parole: «consulenti o periti», inserire le seguenti: «e dai testimoni», e dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «I testimoni possono partecipare all'udienza da remoto recandosi nell'ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso il giudice indica l'ufficio competente tenendo conto del luogo di domicilio o residenza del testimone. L'identità, la salvaguardia del contraddittorio e l'effettiva partecipazione è accertata dall'ufficiale della polizia giudiziaria presente nel luogo della deposizione. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente comma possono essere adottate solo nei casi in cui la presenza fisica dei soggetti e delle parti non può essere assicurata, nelle sedi usuali, senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e in ogni caso il compimento degli atti deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare la sicurezza personale e la salute dei presenti».