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Proposta di modifica n. x1.1 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo x1.
  • presentato il 08/04/2020 in Assemblea del Senato dalla Commissione.
  • status: Precluso

testo emendamento del 08/04/20

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Â«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi per i termini non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delegazione.»

        Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi».