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Articolo aggiuntivo n. 39.0.1 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/04/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

        1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

            a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

            b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

            c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

        2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

        3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».