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Proposta di modifica n. 103.1 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/04/20

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sostituire le parole «15 aprile» con le seguenti «31 luglio»

            b) sostituire il comma 2 con i seguenti:

            Â«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, titoli edilizi e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, conservano la loro validità per i successivi 365 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati sino al 31 dicembre 2020.

        2-bis. Il comma 2 si applica anche a tutte le fattispecie in cui la Pubblica Amministrazione esternalizza processi di controllo, verifica e certificazione presso soggetti terzi.

        2-ter. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, sono prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il periodo precedente si applica anche a tutti i piani urbanistici attuativi in scadenza dopo il 31 gennaio 2020 e anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

        2 -quater. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati entro i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

        2-quinquies. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione conseguente allo stato di emergenza che decorrerà dal sessantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».