Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 22.3 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/04/20

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il comma 1 con il seguente:

            Â«1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile, per i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e per le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non destinatari del trattamento ordinario di integrazione salariale, non tutelati da Fondi di solidarietà di categoria e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a quindici settimane. La concessione dei trattamenti di cui al presente articolo non necessita della preventiva fruizione delle ferie residue. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Per i datori di lavoro di imprese turistico-ricettive e di aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, i trattamenti di cui al presente articolo sono concessi anche ai lavoratori dipendenti assunti dopo il 17 marzo 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.»;

            b) sopprimere il comma 2;

            c) al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo»;

            d) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le funzioni previste per le Province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi».