presentato il 07/04/2020 in Assemblea del Senato da Gianmauro DELL'OLIO (M5S) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 07/04/20
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per le rateazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relative alle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Enti della Riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010 n. 122, i pagamenti delle rate sono sospesi fino al 31 maggio 2020, con conseguente allungamento del piano di ammortamento per lo stesso numero di rate oggetto di sospensione.
1-ter. Al comma 3, alinea, dell'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''di cinque rate'', sono sostituite dalle seguenti: ''di otto rate''.»;
b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Sono sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, i procedimenti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 eseguiti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore al terzo, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.
3-ter. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero i soggetti iscritti all'albo previsto, dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 abbiano attivato la procedura esecutiva di cui all'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, come disposto dal comma 2 dell'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sospesa, nei termini di cui al comma 3-bis, l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile avete ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.
3-quater. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: ''ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2''»;
c) dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:
«4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
''3-ter. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione.''.
4-ter. Per i procedimenti di cui all'articolo 543 e seguenti, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020 l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile emesso in favore di aziende e istituti di credito, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni nonché di società cessionarie di crediti in contenzioso, avente ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del provvedimento di assegnazione e vendita di crediti in favore dei creditori istituzionali».