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Articolo aggiuntivo n. 1.0.6 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/04/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

(Adeguamento quota capitaria area convenzionata di cui all'ACN Medicina Generale e Pediatria Libera scelta)

        1 In considerazione del blocco delle trattative in essere per la definizione contrattuale dell'ACN 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e secondo quanto previsto dal comma 2, si riconosce l'adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta secondo i contenuti economici previsti dall'ultimo atto di indirizzo approvato dal Governo su proposta della Conferenza delle Regioni e riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

        2. Entro sei mesi dalla fine dell'emergenza, si impegnano le parti contrattuali a chiudere definitivamente l'ACN 2016-2018 secondo le procedure ordinarie e con la rivalutazione dei compiti di cui al comma 3 rinegoziati coerentemente con la parte normativa di cui al suddetto Atto di indirizzo, in assenza di tale firma contrattuale cessano gli effetti di cui al comma 1.

        3. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 viene erogato per la partecipazione dei Medici di Medicina Generale particolarmente riferita alla loro reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche attraverso l'uso del personale di studio, in modo da contenere e possibilmente eliminare il contatto diretto e conseguentemente la rischiosità al contagio dei medici e del loro personale.

        4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta sono impegnati ad attrezzarsi, a loro spese, con sistemi di piattaforme digitali che consentano al meglio il loro contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborando sempre solo a distanza, in caso non siano in possesso di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

        5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano a distanza la valutazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto nel quale il medico si avvale delle fasi di osservazione, dei segni riscontrati e dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie, in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

        6. I dispositivi di protezione individuale sono forniti, dalle Aziende Sanitarie, ovvero dalle Regioni e dalle Province autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni standard per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifici azioni assistenziali che espongano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio COVID-19.

        7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».