Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 65.3 (testo 2) al ddl S.1766

testo emendamento del 07/04/20

All'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        Â«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8, anche nel caso di mancato avvio dell'attività a causa dell'avvenuta emergenza COVID- 19. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di immobili rientranti nella categoria catastale A/10.»;

            b) al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2020» inserire le seguenti: «, salvo che i soggetti che svolgono tali attività non dimostrino che negli immobili di cui al comma 1 non sia stato possibile attivare l'esercizio dell'attività di impresa a causa dell'emergenza Covid-19, può essere ceduto al proprietario dell'immobile secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che prevedano l'utilizzo del solo sito web istituzionale della medesima Agenzia»;

            c) sostituire il comma 3 con il seguente:

        Â«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

            a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

            b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) ai sensi dell'articolo 126».