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Articolo aggiuntivo n. 113.0.3 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/04/20

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 113-bis

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

        1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

        a) I produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili.

        b) Le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006.

        c) I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo.

        d) La raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da COVID-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti.

        e) I rifiuti da COVID-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta.

        f) Il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente.

        g) Nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto.

        h) Al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.

        2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.

        3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

            a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

            b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

            c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

            d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti."

            4. I limiti per il deposito temporaneo di cui all'articolo 183 comma, lettera bb), punto2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sospesi fino al 30 giugno 2020.».