Articolo aggiuntivo n. 71.0.13 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/04/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

(Misure in favore della famiglia).

        1. Al fine di adottare misure in favore della famiglia ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica il congedo parentale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica a ciascun genitore per ogni figlio nei suoi primi quattordici anni di vita e senza limiti temporali.

        2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di erogare buoni per famiglie con figli iscritti alle scuole obbligatorie, statali e paritarie, per l'acquisto di tablet, personal computer ed altri ausili tecnologici finalizzati a favorire la didattica a distanza, nonché per sostenere il costo della connessione alla rete internet veloce.

        3. Al fine di sostenere le famiglie con figli a carico, in particolare con disabilità, ed in considerazione dell'emergenza sociale da epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare un contributo ai lavoratori con figli a carico di importo massimo di 500 euro per figlio, finalizzato a sostenere le spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche statali e paritarie, sostenere le spese di baby-sitting, in particolare nel caso di figli con disabilità, o comunque disporre ogni necessario ausilio delle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il fondo ha una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

        4. Le disposizioni recanti limitazioni al diritto di libera circolazione delle persone, adottate al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applicano ai genitori separati o divorziati per gli spostamenti volti a raggiungere i figli minorenni presso altro genitore o comunque presso una casa famiglia o altro affidatario, oppure per condurli presso di sé, i quali restano consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio ovvero da diverso accordo sottoscritto da entrambi i genitori o altro esercente la responsabilità genitoriale.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».