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Proposta di modifica n. 28.2 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/04/20

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai lavoratori autonomi e dipendenti, ai soci lavoratori di società di persone, ai commercianti ambulanti e agli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione salvo quelle di inabilità o invalidità e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, pari a 1.500 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività lavorativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla data del 23 febbraio 2020, e pari a 1.000 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività nei restanti comuni del territorio nazionale o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.».

        b) al comma 2, sostituire le parole: «2.160 milioni di euro» con le seguenti: «2.500 milioni di euro»;

            c) al comma 3, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126» con le seguenti: «si provvede quanto a 2.160 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 340 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».