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Proposta di modifica n. 102.1 (testo 2) al ddl S.1766

testo emendamento del 06/04/20

        Al comma 3, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Alla luce delle criticità derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per i candidati della prima sessione - anno 2020 - degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il tirocinio pratico valutativo (ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. n. 445/2001) si considera svolto durante il corso di studi. 

        I soggetti di cui al precedente periodo, che abbiano svolto il tirocinio all'interno del loro percorso di studi con giudizio di idoneità o valutazione positiva, si considerano conseguentemente abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Qualora i soggetti di cui al precedente periodo, non avessero svolto all'interno del proprio Corso di Studi l'attività presso un Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN, è altresì indicata la frequenza di tale attività da svolgersi anche con modalità utili al supporto dell'emergenza in atto, da concordare con i relativi Ordini professionali provinciali».