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Articolo aggiuntivo n. 72.0.12 (testo 2) al ddl S.1766

testo emendamento del 06/04/20

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente: 

        
Art. 72
(Misure finanziarie a supporto delle imprese e per lo sviluppo dei fondi di investimento)

            1. All'articolo 30, comma 5 bis del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, dopo le parole "previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.", è aggiunta la seguente frase: "Le ritenute sono immediatamente svincolate subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle medesime ritenute, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra lo svincolo delle somme e l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. La predetta garanzia è rilasciata da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività".

        2. Nei contratti tra privati aventi in tutto in parte ad oggetto l'esecuzione di lavori, il pagamento nel corso dell'esecuzione del contratto di somme in favore dell'esecutore dei lavori a qualunque titolo, ivi incluse quelle a titolo di acconto o maturate a seguito dell'emissione di stati di avanzamento dei lavori, comunque denominati, può essere garantita mediante costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle somme corrisposte, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il momento del pagamento e il collaudo finale dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La scelta tra la costituzione di garanzie bancarie o assicurative spetta all'esecutore dei lavori e non può essere rifiutata dal cliente, a condizione che, nell'ipotesi in cui sia prescelta un'impresa assicurativa, quest'ultima presenti un livello di rating nell'ultimo anno ininterrottamente non inferiore ad A.

        3. Tenuto conto del particolare momento di contingenza economica, anche connessa alla emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti già stipulati all'entrata in vigore della presente legge e prevalgono su eventuali previsioni contrattuali contrarie. 

        4.  I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi: