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Sub Emendamento n. 19.1000/125 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, alla lettera s) dopo il capoverso «Art. 72-ter» aggiungere il seguente:

«Art. 72-quater.

(Accordi di rinegoziazione del canone e Credito di imposta)

        1. In conseguenza di accordi di rinegoziazione del canone di locazione o affitto di immobili adibiti all'esercizio di attività di impresa stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, con atti aventi data certa acquisibile anche mediante scambio di posta certificata, e che comportino riduzione del canone è attribuito al locatore un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'importo non percepito nell'anno 2020; i locatori sono esentati dalle imposte sul reddito relativamente all'importo non percepito.

        2. Il locatore è ammesso al medesimo credito di imposta relativamente ai canoni 2020 non pagati dal conduttore del quale sia stata dichiarata in via definitiva l'insolvenza.

        3. L'accordo di rinegoziazione è esente da imposta di registro.

        Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede:

        - quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

        - quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

        - quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».