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Sub Emendamento n. 19.1000/9 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato in odg)

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, apportare le seguenti modifiche:

        1) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «17 marzo 2020» aggiungere le seguenti: «nonché ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati»;

        2) alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «17 marzo 2020» inserire il seguente periodo: «. Le disposizioni di cui al presente articolo sono altresì estese agli operai dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici e agli operai agricoli e forestali alle dipendenze, con contatto di lavoro privato anche a tempo determinato, di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

        3) alla lettera n), capoverso «Art. 61», al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

        Â«s-bis) imprese operanti in almeno uno dei seguenti settori: florovivaismo, vitivinicolo, pesca ed acquacoltura»;

        4) alla lettera bb), numero 2), dopo il comma 4-septies aggiungere i seguenti:

        Â«4-octies. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni, purché regolarizzati entro il corrente anno.

        4-nonies. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza COVID-19 e per sostenere t'aumento della sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati da imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, n. 1192.»;

        5) alla lettera qq), capoverso «Art. 121-ter», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        Â«1-bis. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo lii del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi Il e lii del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713».