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Proposta di modifica n. 13.2 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/04/20

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        Â«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto-legge, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

        1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

        1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.»