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Sub Emendamento n. 19.1000/237 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, dopo lettera nn), aggiungere la seguente:

        Â«nn-bis) sostituire il comma 1 con il seguente:

        ''1 In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, anche attraverso attività di sostegno e di supporto economico, anche indiretto, a cittadini ed imprese del proprio territorio di competenza. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 3 80, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico''».