Articolo aggiuntivo n. 39.04
al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 39.
presentato il 15/10/2018 in VIII Ambiente della Camera da Stefania PEZZOPANE (PD) e altri 12 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/10/18
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.