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Sub Emendamento n. 1.1000/58 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera k), inserire la seguente:

            Â«k-bis) dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

''Art. 16-bis.

        1. Le condotte attive e omissive dei datori di lavoro, pubblici e privati, degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio sanitari impiegati nell'ambito o a causa della gestione dell'emergenza COVID-19, che abbiano cagionato danni agli stessi professionisti ed operatori, non determinano responsabilità, né personale né solidale, di ordine penale, civile e amministrativo-contabile, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non pienamente conformi ai migliori standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile in regime ospedaliero, in regime ambulatoriale e domiciliare o in altro luogo comunque autorizzato, durante la fase emergenziale, alla prestazione di attività di cura e assistenza.

        2. Gli eventi dannosi causati agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari dalle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficiente o inadeguata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, possono essere imputati a titolo di responsabilità civile soltanto alla struttura sanitaria o socio-sanitaria.

        3. È limitata ai soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile dei titolari di organi di indirizzo o di gestione che, nel corso dell'emergenza sanitaria in atto, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche normative od amministrative, abbiano adottato ordinanze, direttive, circolari, raccomandazioni, pareri, atti o provvedimenti comunque denominati, la cui concreta attuazione, da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, degli esercenti le professioni sanitarie, degli enti preposti alla gestione dell'emergenza o di altri soggetti pubblici o privati tenuti a darvi esecuzione, abbia cagionato danni a terzi.

        4. La valutazione della gravità della colpa, nelle ipotesi di cui al comma 3, è operata anche in considerazione della eccezionalità e novità dell'emergenza, dei vincoli di spesa previsti a legislazione vigente in materia di servizio sanitario nazionale e della difficoltà di reperire tempestivamente dispositivi medici e di protezione individuale sul mercato nazionale ed internazionale''».