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Articolo aggiuntivo n. 57.0.1 (testo 2) al ddl S.1766

testo emendamento del 02/04/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

        1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi sulle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenerne il rilancio economico attraverso maggiore liquidità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo dì garanzia con dotazione di 3.000.000.000 euro per l'anno 2020, in favore di banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti alte società che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è rilasciata fino a un massimo del 90 per cento del finanziamento secondo gli scaglioni definiti dalla presente disposizione, a prima richiesta, a condizioni di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile e conforme alla normativa di riferimento dell'Unione europea.

        2. Lo Stato si avvale di Cassa Depositi e Prestiti per l'istruttoria delle pratiche di finanziamento e di garanzia.

        3. La garanzia e i finanziamenti sono erogati nel rispetto dei seguenti requisiti:

            a) importo massimo garantito:

            1) garanzia del 90 per cento dell'importo del finanziamento per società con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore della produzione fino a 1.500 milioni di euro;

            2) garanzia del 80 per cento dell'importo del finanziamento per le società con valore della produzione tra 1.500 milioni di euro e 5.000 milioni di euro, ovvero con più di 5000 dipendenti in Italia;

            3) garanzia del 70 per cento per le società con valore delta produzione superiore a 5.000 milioni di euro.

            b) la garanzia copre capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

            c) importo del finanziamento per singolo prenditore pari al 25 per cento del valore della produzione dell'esercizio 2019;

            d) durata dei finanziamenti fino a 6 anni

            e) le somme finanziate non possono essere utilizzate per rifinanziare in via anticipata finanziamenti esistenti.

        4. La procedura di richiesta di attivazione della garanzia connessa al finanziamento è diversa in considerazione delle dimensioni del richiedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

            a) le società con meno di 5.000 dipendenti in Italia ovvero con valore della produzione inferiore a 1.500 milioni di euro possono avvalersi di una procedura semplificata come di seguito indicato:

                1) inoltro alla banca da parte della società richiedente della domanda di accesso al finanziamento garantito dallo Stato;

                2) analisi della richiesta da parte della banca e rilascio del parere sul finanziamento alla Società. La prosecuzione della procedura da parte della Società è subordinata al parere positivo della banca;

                3) trasmissione, da parte della Società, della richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti, la quale procede all'istruttoria, alla verifica del parere della banca, e all'emissione di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

                4) comunicazione alla banca, da parte della Società, del codice unico;

                5) Erogazione, da parte della banca o da pool di banche, del finanziamento assistito dalla garanzia statale come istruita da Cassa Depositi e Prestiti e identificata con il codice unico di cui al numero precedente.

            b) le società con più di 5000 dipendenti in Italia ovvero con valore della produzione superiore a 5.000 milioni di euro sono soggette alla seguente procedura:

                1) inoltro alla banca da parte della società richiedente della domanda di accesso al finanziamento garantito dallo Stato;

                2) analisi della richiesta da parte della banca e rilascio del parere sul finanziamento alla Società. La prosecuzione della procedura da parte della Società è subordinata al parere positivo della banca;

                3) trasmissione, da parte della Società, della richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti che ne dà informazione alla Direzione Generale del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

                4) la garanzia dello Stato è emessa con decreto individuale emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

                5) erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia statale a seguito dell'emissione del decreto da parte della banca, anche in pool con altre banche.

        5. Ai fini di quanto sopra viene preso come riferimento unicamente il valore della produzione delle società del gruppo registrate in Italia, ad esclusione dell'IVA. La società richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

        6. Sono escluse dalle misure di cui al presente articolo 1e società soggette a procedure concorsuali.

        7. Qualora nei due mesi successivi all'erogazione del finanziamento intervenga un evento di default del soggetto prenditore, la garanzia statale prevista dal presente articolo si riterrà non più efficace.

        8. La garanzia di cui al comma 1 è destinata, nel limite massimo del 7 per cento del fondo, a finanziamenti di lavoratori autonomi che ne facciano richiesta.

        9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

        10. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 3.000.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede:

            a) quanto a 1.500.000.000 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

            b) quanto a 1.500.000.000 euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».