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Sub Emendamento n. 1.1000/54 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato in ODG)

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera i), con la seguente:

            Â«i) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: ''Art. 14. - (Sorveglianza sanitaria) - 1. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro, gli operatori sanitari e sociosanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti Covid-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, rientrano al lavoro; in caso contrario continua l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.

        2. Per il personale sanitario continuano a valere le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (Dpi), così come disciplinate dai regolamenti e dalle diretti ve comunitarie in materia''».